Il Parlamento europeo ha adottato il 22 ottobre 2026, con 477 voti favorevoli, 59 contrari e 41 astensioni, un accordo con gli Stati membri sulla semplificazione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti chimici. Le etichette dovranno ora indicare i recapiti digitali del fornitore (ad esempio un indirizzo di posta elettronica) e un numero di telefono, salvo che questo figuri già in tali recapiti. In caso di riclassificazione, l'etichetta dovrà essere aggiornata entro un termine massimo di 15 mesi. Il testo è definitivo nel merito; gli Stati membri devono ancora approvarlo formalmente prima della pubblicazione.
Le norme attuali sull'etichettatura dei prodotti chimici risalgono al 2008 e sono state modificate nel 2024. Le imprese si lamentavano dell'obbligo di stampare un numero di telefono su ogni etichetta e di termini troppo brevi per smaltire le scorte dopo un cambiamento di classificazione. La Commissione aveva proposto un pacchetto di semplificazione; il Parlamento ha negoziato con il Consiglio un testo che mantiene l'obbligo di etichettatura ma lo adatta agli strumenti digitali.
Recapiti digitali obbligatori sull'etichettaIl nome, l'indirizzo e i recapiti digitali del fornitore (un canale online gratuito e aggiornato, come un indirizzo di posta elettronica, accessibile senza registrazione né applicazione specifica) devono figurare sull'etichetta. È inoltre richiesto un numero di telefono, salvo che sia direttamente disponibile tramite tali recapiti.
Termine di 15 mesi per aggiornare l'etichettaQuando una nuova classificazione aggiunge una classe di pericolo, una classificazione più severa o nuove informazioni, il fornitore deve aggiornare l'etichetta senza ingiustificato ritardo e al più tardi 15 mesi dopo aver ottenuto o ricevuto i risultati della nuova valutazione.
Pubblicità e vendita a distanza disciplinateQualsiasi pubblicità destinata al grande pubblico per una sostanza o una miscela pericolosa deve contenere la frase «Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto» nonché i pittogrammi o le indicazioni di avvertenza applicabili. Le offerte di vendita a distanza devono mostrare chiaramente gli elementi dell'etichetta, anche per le offerte professionali quando un consumatore può concludere un contratto a distanza.
Scorte esistenti: termini prorogatiI prodotti già immessi sul mercato prima di 17 mesi dopo l'entrata in vigore possono restare etichettati secondo le vecchie norme fino a 42 mesi dopo tale entrata in vigore. Per l'etichettatura di identificazione del fornitore, i prodotti immessi sul mercato prima di 36 mesi beneficiano di un termine fino a 60 mesi.
Cosmetici e fertilizzanti: semplificazioneÈ precisata la procedura di domanda di iscrizione di sostanze (coloranti, conservanti, filtri UV) negli allegati della normativa sui cosmetici, con termini per il comitato e una finestra di tre mesi per le domande di deroga. Per i fertilizzanti, la dichiarazione di conformità diventa elettronica e deve essere accessibile online o tramite un supporto di dati; è previsto un primo riesame dei polimeri nutrienti entro 7 anni.
Adottato con 477 voti favorevoli, 59 contrari e 41 astensioni (votazione elettronica per appello nominale).
Per i consumatori, le etichette dei prodotti chimici (prodotti per la casa, vernici, colle) indicheranno più chiaramente come contattare il fornitore, con un indirizzo di posta elettronica o un sito. In caso di cambiamento di classificazione, gli industriali dispongono di 15 mesi per aggiornare le etichette, il che evita rotture di stock. I prodotti già sugli scaffali possono restare con la vecchia etichetta più a lungo, fino a 42 o 60 mesi secondo il caso, senza rischi per la sicurezza poiché la classificazione resta la stessa.
Il Parlamento europeo ha adottato il 22 ottobre 2026, con 477 voti a favore, 59 contrari e 41 astensioni, l'accordo negoziato con il Consiglio sulla semplificazione dell'etichettatura dei prodotti chimici. L'etichetta dovrà ora riportare i recapiti digitali del fornitore (un indirizzo elettronico, ad esempio) e un numero di telefono, salvo che questo non figuri già in tali recapiti. In caso di riclassificazione, l'aggiornamento dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo e al più tardi 15 mesi dopo la ricezione dei risultati della nuova valutazione. Il testo è definitivo nel merito; gli Stati membri devono ancora approvarlo formalmente.
Il termine di 15 mesi per aggiornare l'etichetta dopo una riclassificazione viene presentato come una semplificazione. Soprattutto fissa una scadenza che i fornitori dovranno rispettare senza disporre di un diritto all'errore. La regola attuale imponeva un aggiornamento immediato; il nuovo testo concede una tregua, ma non elimina né l'obbligo di rietichettare, né la responsabilità del fornitore in caso di ritardo. Per una PMI che gestisce migliaia di referenze, questo termine resta breve: bisogna ristampare, rispedire, informare la catena di approvvigionamento. Il costo della conformità non scompare, si sposta nel tempo.
La vera questione è quella delle scorte. Il testo autorizza i prodotti già immessi sul mercato prima di 17 mesi dopo l'entrata in vigore a conservare la vecchia etichetta fino a 42 mesi. Per i recapiti del fornitore, il termine sale a 60 mesi per i prodotti immessi sul mercato prima di 36 mesi. In altre parole, per cinque anni gli scaffali potranno esporre etichette senza i nuovi recapiti digitali. I consumatori non ci perdono in sicurezza, perché la classificazione non cambia, ma non ci guadagnano nemmeno la chiarezza promessa. La semplificazione avvantaggia innanzitutto gli industriali che smaltiscono le scorte, non i cittadini che cercano un contatto.
Il meccanismo è semplice: più il termine è lungo, più il costo viene rinviato sugli acquirenti e sulle autorità di controllo, che dovranno verificare due regimi di etichettatura in parallelo. Un approccio fondato sulla sussidiarietà avrebbe lasciato agli Stati membri il compito di fissare i propri periodi transitori, in funzione della dimensione del loro mercato e della densità del loro tessuto industriale. Bruxelles impone qui un calendario unico per 27 paesi, mentre le capacità di assorbimento delle PMI variano considerevolmente.
L'obbligo di riportare i recapiti digitali del fornitore viene presentato come una modernizzazione. In realtà aggiunge una menzione obbligatoria su ogni etichetta, senza eliminare l'indirizzo postale. Il numero di telefono resta richiesto, salvo che sia direttamente accessibile tramite tali recapiti. Per un fabbricante, ciò significa ripensare il layout, verificare la disponibilità del canale online e sostenere il costo dell'aggiornamento. La semplificazione annunciata si traduce in una nuova casella da spuntare, non nella soppressione di una vecchia.
I deputati che hanno votato contro (59) e le astensioni (41) non si sono sbagliati: il testo non riduce l'onere amministrativo, lo sposta verso il digitale. Una vera semplificazione sarebbe consistita nel sopprimere l'obbligo di indirizzo postale quando sono forniti i recapiti digitali, o nell'autorizzare un codice QR unico che rimandi all'insieme delle informazioni. Il legislatore ha preferito accumulare i canali invece di sceglierne uno. Le imprese che investono in etichette elettroniche non ci troveranno alcun risparmio, solo un obbligo in più.
Per i cittadini, l'interesse è reale ma limitato: potranno contattare più facilmente un fornitore in caso di dubbio su un prodotto. Per le imprese, il costo è certo e immediato. La Commissione e il Parlamento avrebbero dovuto applicare la regola dello «skin in the game»: coloro che impongono una menzione obbligatoria dovrebbero sostenerne il costo. Qui sono i fabbricanti e, in ultima analisi, i consumatori a pagare.
Un termine di 15 mesi per mettersi in regola, ma fino a 60 mesi per le scorte: la semplificazione ha i suoi vincitori, e non sono i cittadini.
Il Parlamento europeo ha adottato il 22 ottobre 2026, con 477 voti a favore, 59 contrari e 41 astensioni, l'accordo negoziato con il Consiglio sulla semplificazione dell'etichettatura dei prodotti chimici. L'etichetta dovrà ora riportare i recapiti digitali del fornitore (un indirizzo elettronico, ad esempio) e un numero di telefono, salvo che questo non figuri già in tali recapiti. In caso di riclassificazione, l'aggiornamento dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo e al più tardi 15 mesi dopo la ricezione dei risultati della nuova valutazione. Il testo è definitivo nel merito; gli Stati membri devono ancora approvarlo formalmente.
Il termine di 15 mesi per aggiornare l'etichetta dopo una riclassificazione viene presentato come una semplificazione. Soprattutto fissa una scadenza che i fornitori dovranno rispettare senza disporre di un diritto all'errore. La regola attuale imponeva un aggiornamento immediato; il nuovo testo concede una tregua, ma non elimina né l'obbligo di rietichettare, né la responsabilità del fornitore in caso di ritardo. Per una PMI che gestisce migliaia di referenze, questo termine resta breve: bisogna ristampare, rispedire, informare la catena di approvvigionamento. Il costo della conformità non scompare, si sposta nel tempo.
La vera questione è quella delle scorte. Il testo autorizza i prodotti già immessi sul mercato prima di 17 mesi dopo l'entrata in vigore a conservare la vecchia etichetta fino a 42 mesi. Per i recapiti del fornitore, il termine sale a 60 mesi per i prodotti immessi sul mercato prima di 36 mesi. In altre parole, per cinque anni gli scaffali potranno esporre etichette senza i nuovi recapiti digitali. I consumatori non ci perdono in sicurezza, perché la classificazione non cambia, ma non ci guadagnano nemmeno la chiarezza promessa. La semplificazione avvantaggia innanzitutto gli industriali che smaltiscono le scorte, non i cittadini che cercano un contatto.
Il meccanismo è semplice: più il termine è lungo, più il costo viene rinviato sugli acquirenti e sulle autorità di controllo, che dovranno verificare due regimi di etichettatura in parallelo. Un approccio fondato sulla sussidiarietà avrebbe lasciato agli Stati membri il compito di fissare i propri periodi transitori, in funzione della dimensione del loro mercato e della densità del loro tessuto industriale. Bruxelles impone qui un calendario unico per 27 paesi, mentre le capacità di assorbimento delle PMI variano considerevolmente.
L'obbligo di riportare i recapiti digitali del fornitore viene presentato come una modernizzazione. In realtà aggiunge una menzione obbligatoria su ogni etichetta, senza eliminare l'indirizzo postale. Il numero di telefono resta richiesto, salvo che sia direttamente accessibile tramite tali recapiti. Per un fabbricante, ciò significa ripensare il layout, verificare la disponibilità del canale online e sostenere il costo dell'aggiornamento. La semplificazione annunciata si traduce in una nuova casella da spuntare, non nella soppressione di una vecchia.
I deputati che hanno votato contro (59) e le astensioni (41) non si sono sbagliati: il testo non riduce l'onere amministrativo, lo sposta verso il digitale. Una vera semplificazione sarebbe consistita nel sopprimere l'obbligo di indirizzo postale quando sono forniti i recapiti digitali, o nell'autorizzare un codice QR unico che rimandi all'insieme delle informazioni. Il legislatore ha preferito accumulare i canali invece di sceglierne uno. Le imprese che investono in etichette elettroniche non ci troveranno alcun risparmio, solo un obbligo in più.
Per i cittadini, l'interesse è reale ma limitato: potranno contattare più facilmente un fornitore in caso di dubbio su un prodotto. Per le imprese, il costo è certo e immediato. La Commissione e il Parlamento avrebbero dovuto applicare la regola dello «skin in the game»: coloro che impongono una menzione obbligatoria dovrebbero sostenerne il costo. Qui sono i fabbricanti e, in ultima analisi, i consumatori a pagare.
Un termine di 15 mesi per mettersi in regola, ma fino a 60 mesi per le scorte: la semplificazione ha i suoi vincitori, e non sono i cittadini.