Il Parlamento europeo ha approvato il 7 luglio 2026, con 511 voti favorevoli, 87 contrari e 61 astensioni, un accordo con i governi dell'UE che aggiunge l'assistenza a lungo termine alle regole europee di coordinamento della sicurezza sociale e precisa i diritti dei disoccupati e dei lavoratori distaccati. L'assistenza a lungo termine sarà ora coordinata secondo le regole applicabili alla malattia, con regole specifiche in caso di cumulo. Il testo è definitivo da parte del Parlamento; i governi dell'UE devono ancora approvarlo formalmente prima che diventi legge.
Oggi, le regole europee di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento 883/2004) non trattano l'assistenza a lungo termine come una categoria distinta. Una persona che necessita di un aiuto considerevole per le attività essenziali della vita quotidiana, ad esempio a causa dell'età avanzata, di una disabilità o di una malattia, può vedere i suoi diritti variare fortemente da un paese all'altro. Parallelamente, le regole sull'esportazione delle indennità di disoccupazione e sulla legge applicabile ai lavoratori in più paesi non erano state aggiornate da anni. Il Parlamento ha modificato la proposta iniziale della Commissione invece di seguirla così com'era.
Assistenza a lungo termine riconosciutaL'assistenza a lungo termine diventa una categoria coordinata a livello europeo. Segue le regole applicabili alla malattia, con un elenco dettagliato delle prestazioni stabilito dalla commissione amministrativa, precisando se si tratta di prestazioni in natura o in denaro.
Cumulo disciplinatoQuando una persona riceve contemporaneamente prestazioni in denaro per assistenza a lungo termine da un paese e prestazioni in natura da un altro, l'importo delle prestazioni in denaro è ridotto in misura pari al valore delle prestazioni in natura. I paesi possono prevedere altre regole, ma non meno favorevoli.
Disoccupazione: sei mesi mantenutiUna persona disoccupata che si reca a cercare lavoro in un altro paese dell'UE conserva le sue indennità per sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere a disposizione dei servizi per l'impiego. I servizi competenti possono prorogare questo periodo fino alla fine dei suoi diritti.
Lavoro e disoccupazione in paralleloUna persona che lavora in un paese dell'UE ricevendo al contempo indennità di disoccupazione da un altro paese rientra nella legislazione del paese che versa le indennità.
Distacco limitato a 24 mesiUn lavoratore distaccato in un altro paese dell'UE resta soggetto alla sicurezza sociale del suo paese d'origine se la durata prevedibile del lavoro non supera i 24 mesi.
Il Parlamento ha adottato il testo con 511 voti favorevoli, 87 contrari e 61 astensioni durante una votazione elettronica per appello nominale il 7 luglio 2026.
Per le persone che necessitano di assistenza a lungo termine, queste regole creano per la prima volta un quadro europeo chiaro: le loro prestazioni saranno coordinate come le prestazioni di malattia, con regole precise in caso di cumulo tra paesi. Per i disoccupati che cercano lavoro in un altro paese dell'UE, il periodo di sei mesi di esportazione delle indennità è mantenuto e può essere prorogato fino alla fine dei loro diritti. I lavoratori distaccati e coloro che lavorano in un paese ricevendo al contempo la disoccupazione da un altro sapranno d'ora in poi quale legislazione si applica. Il testo è definitivo da parte del Parlamento; i governi dell'UE devono ancora approvarlo formalmente prima che diventi legge.
Il Parlamento europeo ha approvato il 7 luglio 2026, con 511 voti a favore, 87 contrari e 61 astensioni, un accordo con i governi che integra l'assistenza di lungo termine nelle regole di coordinamento della sicurezza sociale e precisa i diritti dei disoccupati frontalieri. Lungi dall'armonizzare i sistemi nazionali, il testo chiarisce chi paga cosa quando una persona attraversa le frontiere. L'assistenza di lungo termine segue ormai le regole della malattia, con modalità di cumulo tra paesi. Per l'esportazione della disoccupazione, il periodo di sei mesi è mantenuto e può essere prorogato fino alla fine dei diritti. Un passo utile, ma che lascia intatta la pesantezza amministrativa per i lavoratori mobili.
L'assistenza di lungo termine, finora assente dal coordinamento europeo, rientra ormai nel capitolo sulla malattia. In concreto, una persona che necessita di un aiuto considerevole per gli atti essenziali della vita quotidiana vedrà le sue prestazioni coordinate come prestazioni di malattia, con un elenco dettagliato stabilito dalla commissione amministrativa. In caso di cumulo tra prestazioni in denaro di un paese e prestazioni in natura di un altro, l'importo delle prestazioni in denaro è ridotto in misura pari al valore delle cure ricevute. Gli Stati possono prevedere regole più favorevoli, ma non meno. Questa chiarificazione evita i doppi pagamenti e le lacune di copertura, senza imporre un modello unico.
Il meccanismo resta tuttavia nelle mani di organi amministrativi: l'elenco delle prestazioni sarà redatto dalla commissione amministrativa, previa consultazione delle parti sociali. I criteri, in particolare l'esclusione dell'assistenza sociale e delle prestazioni discrezionali, lasciano un margine di interpretazione ai giudici e alle amministrazioni nazionali. Un approccio fondato sulla sussidiarietà avrebbe potuto limitarsi a principi di non discriminazione e di riconoscimento reciproco, lasciando agli Stati il compito di definire essi stessi la natura delle prestazioni, invece di affidare a una commissione il compito di decidere caso per caso.
L'esportazione delle indennità di disoccupazione è mantenuta a sei mesi, con una possibile proroga fino al termine dei diritti da parte dei servizi competenti. La novità riguarda la totalizzazione dei periodi: sono totalizzati solo i periodi presi in considerazione nello Stato in cui sono stati compiuti, e lo Stato più recente deve aver ricevuto almeno un mese di contribuzione ininterrotta. Questo vincolo impedisce che un richiedente d'impiego arrivi in un paese senza avervi mai lavorato e vi richieda indennità sulla base dei soli contributi versati altrove. Il meccanismo protegge le finanze degli Stati, ma crea una trappola per i lavoratori stagionali o per le persone che accumulano contratti brevi: un mese interrotto può bastare a perdere il beneficio della totalizzazione.
Il testo precisa inoltre che una persona che lavora in un paese percependo al contempo indennità da un altro rientra nella legislazione del paese che paga. La regola è logica, ma presuppone che le amministrazioni si scambino rapidamente le informazioni. Ora, la digitalizzazione delle procedure resta un invito agli Stati, non un obbligo vincolante. Per le imprese, la vera semplificazione sarebbe uno sportello unico online per i distacchi e le domande di sicurezza sociale, con termini vincolanti. Il testo non arriva a tanto.
Un accordo che chiarisce le regole senza alleggerire il peso che grava su chi lavora oltre le frontiere.
Il Parlamento europeo ha approvato il 7 luglio 2026, con 511 voti a favore, 87 contrari e 61 astensioni, un accordo con i governi che integra l'assistenza di lungo termine nelle regole di coordinamento della sicurezza sociale e precisa i diritti dei disoccupati frontalieri. Lungi dall'armonizzare i sistemi nazionali, il testo chiarisce chi paga cosa quando una persona attraversa le frontiere. L'assistenza di lungo termine segue ormai le regole della malattia, con modalità di cumulo tra paesi. Per l'esportazione della disoccupazione, il periodo di sei mesi è mantenuto e può essere prorogato fino alla fine dei diritti. Un passo utile, ma che lascia intatta la pesantezza amministrativa per i lavoratori mobili.
L'assistenza di lungo termine, finora assente dal coordinamento europeo, rientra ormai nel capitolo sulla malattia. In concreto, una persona che necessita di un aiuto considerevole per gli atti essenziali della vita quotidiana vedrà le sue prestazioni coordinate come prestazioni di malattia, con un elenco dettagliato stabilito dalla commissione amministrativa. In caso di cumulo tra prestazioni in denaro di un paese e prestazioni in natura di un altro, l'importo delle prestazioni in denaro è ridotto in misura pari al valore delle cure ricevute. Gli Stati possono prevedere regole più favorevoli, ma non meno. Questa chiarificazione evita i doppi pagamenti e le lacune di copertura, senza imporre un modello unico.
Il meccanismo resta tuttavia nelle mani di organi amministrativi: l'elenco delle prestazioni sarà redatto dalla commissione amministrativa, previa consultazione delle parti sociali. I criteri, in particolare l'esclusione dell'assistenza sociale e delle prestazioni discrezionali, lasciano un margine di interpretazione ai giudici e alle amministrazioni nazionali. Un approccio fondato sulla sussidiarietà avrebbe potuto limitarsi a principi di non discriminazione e di riconoscimento reciproco, lasciando agli Stati il compito di definire essi stessi la natura delle prestazioni, invece di affidare a una commissione il compito di decidere caso per caso.
L'esportazione delle indennità di disoccupazione è mantenuta a sei mesi, con una possibile proroga fino al termine dei diritti da parte dei servizi competenti. La novità riguarda la totalizzazione dei periodi: sono totalizzati solo i periodi presi in considerazione nello Stato in cui sono stati compiuti, e lo Stato più recente deve aver ricevuto almeno un mese di contribuzione ininterrotta. Questo vincolo impedisce che un richiedente d'impiego arrivi in un paese senza avervi mai lavorato e vi richieda indennità sulla base dei soli contributi versati altrove. Il meccanismo protegge le finanze degli Stati, ma crea una trappola per i lavoratori stagionali o per le persone che accumulano contratti brevi: un mese interrotto può bastare a perdere il beneficio della totalizzazione.
Il testo precisa inoltre che una persona che lavora in un paese percependo al contempo indennità da un altro rientra nella legislazione del paese che paga. La regola è logica, ma presuppone che le amministrazioni si scambino rapidamente le informazioni. Ora, la digitalizzazione delle procedure resta un invito agli Stati, non un obbligo vincolante. Per le imprese, la vera semplificazione sarebbe uno sportello unico online per i distacchi e le domande di sicurezza sociale, con termini vincolanti. Il testo non arriva a tanto.
Un accordo che chiarisce le regole senza alleggerire il peso che grava su chi lavora oltre le frontiere.