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Approvato2026-06-17Migrazione e asilo

Rimpatri dei cittadini in soggiorno irregolare: il Parlamento approva un sistema comune

Testo adottato
A favore41863 %
Contro21833 %
Astensione305 %
Non ha votato00 %
Spiegazione dettagliata

Comprendere il testo adottato

In breve

Il Parlamento europeo ha approvato il 17 giugno 2026, con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, un nuovo regolamento che sostituisce la direttiva del 2008 sui rimpatri. Il testo crea un sistema comune per allontanare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, escludendo al contempo diverse categorie di persone e lasciando agli Stati membri la possibilità di includerne alcune. È il testo finale negoziato con i governi dell'UE; questi devono ancora approvarlo formalmente prima che diventi legge.

01

Contesto

Finora, le norme sui rimpatri derivavano da una direttiva del 2008, applicata in modo molto variabile da paese a paese. Nel 2025 la Commissione ha proposto un regolamento unico per sostituire tale direttiva, con una procedura comune, obblighi per le persone interessate e strumenti di gestione dei rimpatri. Il Parlamento e il Consiglio hanno negoziato un compromesso. Il voto del 17 giugno 2026 approva tale compromesso.

02

Cosa è stato deciso

  1. 1

    Chi è interessatoIl regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri. Non si applica alle persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione nell'Unione.

  2. 2

    Quattro categorie escluseNon sono coperte le persone a cui viene rifiutato l'ingresso alle frontiere esterne, quelle intercettate durante un attraversamento illegale di una frontiera esterna senza autorizzazione successiva, quelle oggetto di una sanzione penale che comporta il loro rimpatrio e quelle oggetto di una procedura di estradizione.

  3. 3

    Possibilità di includere queste categorieUno Stato membro può decidere di applicare il regolamento alle persone a cui è stato rifiutato l'ingresso, che sono state intercettate o che sono state sanzionate penalmente. Deve allora notificare la sua decisione agli altri Stati membri e alla Commissione; il regolamento si applica a partire da tale notifica.

  4. 4

    Garanzie minime per gli esclusiPer le persone escluse perché è stato loro rifiutato l'ingresso o perché sono state intercettate, gli Stati membri devono garantire un trattamento e una protezione almeno equivalenti a quelli previsti per le persone trattenute, e rispettare il principio di non respingimento.

  5. 5

    Il diritto penale nazionale preservatoIl regolamento si applica fatti salvi il diritto penale nazionale, comprese le sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per il soggiorno irregolare, a condizione che le procedure e le sanzioni penali non compromettano la realizzazione dei rimpatri effettivi.

03

Risultato del voto

418A favore218Contro30Astensione

Il Parlamento ha adottato il testo con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, durante una votazione elettronica per appello nominale.

04

Cosa significa per i cittadini

Per le persone in soggiorno irregolare, questo regolamento sostituisce le disparate norme nazionali con una procedura comune di rimpatrio. Le persone a cui viene rifiutato l'ingresso o che vengono intercettate a una frontiera esterna restano fuori dall'ambito di applicazione, ma gli Stati membri devono garantire loro un trattamento minimo e rispettare il non respingimento. Gli Stati membri conservano la possibilità di applicare il regolamento a tali categorie, nonché il loro diritto penale in materia di soggiorno irregolare. Il testo deve ancora essere formalmente approvato dai governi dell'UE prima di diventare legge.

Opinion & analysis

Rimpatri: il Parlamento unifica le regole, non ancora le decisioni

Il 17 giugno 2026, il Parlamento europeo ha approvato con 418 voti contro 218 e 30 astensioni un regolamento che sostituisce la direttiva del 2008 sui rimpatri. Il testo crea una procedura comune per allontanare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, ma lascia gli Stati membri liberi di escluderne intere categorie, e di decidere essi stessi se sottoporvi le persone respinte all'ingresso o intercettate alla frontiera. Un passo verso la chiarezza, non ancora verso l'efficacia.

I punti chiave

  • Il regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, ma non a coloro che beneficiano della libera circolazione.
  • Quattro categorie restano escluse: respingimento all'ingresso, intercettazione alla frontiera, sanzione penale che comporta il rimpatrio, e procedura di estradizione.
  • Uno Stato membro può scegliere di applicare il regolamento a tre di queste categorie (respingimento all'ingresso, intercettazione, sanzione penale) notificando la propria decisione agli altri Stati membri e alla Commissione.
  • Il diritto penale nazionale resta intatto: le sanzioni per soggiorno irregolare sono possibili, a condizione che non compromettano i rimpatri effettivi.

Un quadro comune, ma delle vie d'uscita

Il testo pone un principio chiaro: una procedura di rimpatrio unica per tutti gli Stati membri, con definizioni comuni (rimpatrio volontario, fuga, decisione di allontanamento) e garanzie dei diritti fondamentali. Ma moltiplica le eccezioni. Le persone respinte all'ingresso o intercettate alla frontiera restano fuori dal campo di applicazione, salvo che uno Stato decida di includerle. Questa possibilità di opt-in, notificata alla Commissione e agli altri Stati, crea un'Europa a più velocità: uno stesso individuo potrà rientrare in una procedura comune in un paese e in regole nazionali in un altro. Per le imprese di trasporto o i datori di lavoro, questa incertezza sullo status delle persone interessate complica la valutazione dei rischi giuridici.

La logica dell'opt-in è comprensibile: rispetta la sovranità nazionale ed evita di imporre un modello unico. Ma lascia intatta la principale debolezza della direttiva del 2008: l'assenza di un vincolo reale sugli Stati che non rispettano le regole. Uno Stato può continuare ad applicare le proprie regole a intere categorie, senza che il quadro comune cambi nulla per lui. La Commissione dovrà sorvegliare queste notifiche, ma non ha un potere diretto per armonizzare.

Il diritto penale come valvola di sfogo

Il regolamento precisa che non pregiudica il diritto penale nazionale, comprese le sanzioni penali per soggiorno irregolare, a condizione che le procedure penali non compromettano i rimpatri effettivi. Questa clausola è una concessione agli Stati che usano il carcere come alternativa all'allontanamento. Ha un merito: riconosce che la risposta penale può essere dissuasiva. Ma crea un rischio di incoerenza: uno stesso comportamento potrà essere trattato con una procedura amministrativa di rimpatrio in un paese e con una sanzione penale in un altro, con conseguenze molto diverse per la persona interessata.

Per gli imprenditori, questa dualità significa che l'assunzione di un lavoratore in situazione irregolare resta esposta a sanzioni variabili secondo il paese, senza che il regolamento apporti chiarimenti. La semplificazione tanto attesa dalle imprese non c'è: i controlli e gli obblighi di verifica restano disciplinati dal diritto nazionale, e il regolamento si limita ad aggiungere uno strato di definizioni comuni.

Un sistema comune che lascia ogni Stato libero di uscirne non è un sistema comune, è un menù à la carte.

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