Logo The European Citizen
Testi Adottati
Approvato2026-06-16Agricoltura e alimentazione

Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare

Testo adottato
A favore56085 %
Contro7511 %
Astensione254 %
Non ha votato00 %
Spiegazione dettagliata

Comprendere il testo adottato

In breve

Il 16 giugno 2026, il Parlamento europeo ha adottato una nuova legislazione volta a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera di approvvigionamento alimentare. Il testo modifica tre regolamenti esistenti per migliorare il potere contrattuale degli agricoltori, in particolare attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative, e per aumentare la trasparenza e l'equità nei contratti.

Contesto

Gli agricoltori europei, in particolare le piccole e medie imprese, affrontano una crescente instabilità dei mercati globali, fenomeni meteorologici estremi e pressioni sui loro redditi. La Commissione europea ha proposto nel 2024 una revisione delle norme per rafforzare la loro posizione nella filiera alimentare, dove sono spesso in una posizione di debolezza rispetto a trasformatori e distributori.

Cosa è stato deciso

Il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura. Le principali misure includono:

  • Contratti scritti obbligatori: Le consegne di prodotti agricoli da parte degli agricoltori dovranno essere oggetto di contratti scritti, salvo eccezioni (prodotti stagionali, deperibili o consegne alla propria cooperativa se lo statuto prevede norme trasparenti). Gli Stati membri possono esentare alcuni prodotti previa consultazione degli agricoltori.
  • Indicatori di prezzo e clausole di revisione: I contratti dovranno includere indicatori, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, nonché una clausola di revisione in caso di circostanze impreviste (maltempo, epidemie, tensioni geopolitiche). Gli Stati membri possono esentare se altri mezzi garantiscono la trasparenza.
  • Rafforzamento delle organizzazioni di produttori: Le norme sugli statuti sono allineate per tutti i settori, compreso il latte. Le organizzazioni possono essere riconosciute per più settori contemporaneamente. L'adesione multipla a diverse organizzazioni è possibile per prodotti distinti.
  • Etichettatura «giusto» ed «equo»: La Commissione potrà adottare atti delegati per aggiungere menzioni facoltative come «giusto» o «equo», con criteri precisi (prossimità geografica, trasparenza, remunerazione equa).
  • Meccanismi di risoluzione delle controversie: Gli Stati membri devono istituire meccanismi imparziali e volontari per risolvere i conflitti tra agricoltori e acquirenti.
  • Soglie per le negoziazioni collettive nel latte: I limiti quantitativi per il volume di latte crudo negoziato collettivamente sono aumentati al 36% della produzione nazionale e dell'UE.

Risultato della votazione

Il testo è stato adottato con 560 voti favorevoli, 75 contrari e 25 astensioni.

Cosa significa per i cittadini

Per i consumatori, questa legislazione mira a garantire un'alimentazione più sostenibile ed equa, con un reddito migliore per gli agricoltori. Le menzioni «giusto» o «equo» sui prodotti permetteranno ai cittadini di fare scelte consapevoli. Per gli agricoltori, le nuove norme offrono maggiore sicurezza giuridica e potere contrattuale, il che dovrebbe stabilizzare i loro redditi e incoraggiare i giovani a insediarsi. Il testo deve ancora essere formalmente approvato dal Consiglio dell'UE prima di entrare in vigore.

Opinion & analysis

Contratti obbligatori per gli agricoltori: più carta, non più prezzo

Il Parlamento europeo ha adottato il 16 giugno 2026, con 560 voti contro 75 e 25 astensioni, un accordo che rende obbligatori i contratti scritti per il latte e la maggior parte dei prodotti agricoli. Con la scusa di rafforzare la posizione degli agricoltori, aggiunge soprattutto moduli, clausole e deroghe negoziate tra amministrazioni. Il prezzo pagato al produttore, però, non dipende dal numero di pagine del contratto.

I punti chiave

  • Contratti scritti obbligatori per le forniture di latte e prodotti lattiero-caseari, con condizioni dettagliate; gli Stati membri possono tuttavia rendere facoltative alcune clausole sugli indicatori di prezzo e sulle revisioni.
  • Stesso obbligo per gli altri prodotti agricoli (esclusi latte, prodotti lattiero-caseari e zucchero), con possibili deroghe nazionali.
  • Nuove menzioni facoltative «giusto» o «equo» e «filiera corta» sull'etichettatura, disciplinate da condizioni e atti delegati.
  • Le organizzazioni di produttori possono pianificare la produzione e negoziare contratti per i loro membri, anche prima del loro riconoscimento formale, a determinate condizioni.

Un contratto obbligatorio non crea potere negoziale

L'articolo 148 del regolamento modificato impone un contratto scritto tra i produttori di latte e i trasformatori, i raccoglitori, i distributori o i dettaglianti. L'obiettivo dichiarato è riequilibrare i rapporti commerciali. Ma un contratto obbligatorio non dice nulla sul prezzo. Se l'acquirente resta l'unico sbocco locale e i produttori sono dispersi, la firma di un documento non cambia il rapporto di forza: aggiunge un passaggio amministrativo, spesso a scapito dell'attore più piccolo, che dovrà pagare un consulente legale per verificare clausole che non potrà rinegoziare.

Gli Stati membri possono decidere che alcune clausole sugli indicatori di prezzo o sulle revisioni non siano obbligatorie. È una valvola di sfogo utile, ma crea un mosaico di norme nazionali: un produttore che vende in più paesi dovrà adattarsi a ogni regime. La semplificazione annunciata si trasforma in complessità aggiuntiva per chi attraversa le frontiere.

Menzioni «giusto» e «filiera corta» che rischiano di ingannare il consumatore

Il nuovo articolo 88 bis autorizza menzioni facoltative come «giusto» o «equo» e «filiera corta». Il loro uso è volontario, ma le condizioni sono vaghe: basta che il prezzo sia «considerato equo e remunerativo dagli agricoltori partecipanti» e che esistano iniziative collettive. Non è previsto alcun controllo indipendente, e la Commissione potrà aggiungere menzioni equivalenti tramite atto delegato. Risultato: etichette autodichiarate che proliferano, senza garanzia per l'acquirente. Il consumatore pagherà di più per una promessa non verificabile, e gli agricoltori che non possono permettersi queste certificazioni saranno penalizzati.

L'esenzione dell'articolo 101 del trattato per le organizzazioni di produttori è mantenuta e ampliata, anche durante la procedura di riconoscimento. È un riconoscimento del fatto che la cooperazione tra produttori può equilibrare il mercato. Ma resta disciplinata da soglie (7 % della produzione lattiera dell'Unione, 36 % della produzione nazionale) e da condizioni. Queste soglie sono arbitrarie: proteggono i grandi operatori già presenti e impediscono alle organizzazioni efficienti di crescere.

Un contratto obbligatorio non riempie il piatto dell'agricoltore; riempie i raccoglitori dell'amministrazione.

Agisci su questo testo
Presenza quel giorno
Foglio di presenza non ancora pubblicato
Foglio di presenza non ancora pubblicatoPubblicato alcuni giorni dopo la seduta.
Visualizza il testo completo
Condividi
questa votazione