Il 10 febbraio 2026, il Parlamento europeo ha adottato una modifica del regolamento (UE) 2024/1348 concernente l'applicazione del concetto di «paese terzo sicuro». Questo testo mira ad armonizzare i criteri per considerare un paese come sicuro per rinviarvi un richiedente asilo, al fine di evitare divergenze tra Stati membri e garantire una protezione effettiva dei diritti fondamentali.
Il concetto di «paese terzo sicuro» consente a uno Stato membro di non esaminare una domanda di asilo nel merito se il richiedente ha avuto la possibilità di chiedere protezione in un altro paese ritenuto sicuro. Finora, ogni Stato membro applicava i propri criteri, creando disuguaglianze e rischi di rinvio verso paesi in cui la protezione non è garantita. La Commissione europea ha proposto una revisione per stabilire regole comuni, nell'ambito del Patto sulla migrazione e l'asilo.
Il Parlamento ha approvato in prima lettura un accordo con il Consiglio (gli Stati membri) che fissa condizioni rigorose affinché un paese possa essere designato come «paese terzo sicuro»:
Il testo adottato corrisponde al regolamento finale (UE) 2026/463, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348.
La proposta è stata adottata con 396 voti favorevoli, 226 contrari e 30 astensioni. Gli oppositori ritenevano che i criteri rimanessero troppo vaghi e potessero portare a rinvii abusivi, mentre i sostenitori sottolineavano la necessità di un approccio comune per alleviare la pressione sui sistemi di asilo nazionali.
Per i richiedenti asilo, queste regole portano maggiore prevedibilità: sapranno in anticipo quali paesi possono essere considerati sicuri e in quali condizioni un rinvio è possibile. Per i cittadini dell'UE, ciò significa una gestione più coerente delle domande di asilo, riducendo i rischi di «turismo d'asilo» e di decisioni contraddittorie tra Stati membri. Tuttavia, le organizzazioni per la difesa dei diritti umani restano vigili sull'applicazione concreta di questi criteri.
Il Parlamento ha definito la sua posizione finale sul regolamento (UE) 2026/463: 396 voti a favore, 226 contrari, 30 astensioni. Il concetto di «paese terzo sicuro» diventa una regola comune, e non più un arrangiamento nazionale. La vera posta in gioco non è il principio, è ciò che accade quando uno Stato membro designa un paese sicuro e il richiedente contesta.
Il meccanismo è semplice da descrivere: uno Stato membro può rinviare un richiedente verso un paese terzo che ritiene sicuro, e il regolamento ora disciplina questa designazione. L'interesse di una regola comune è ridurre l'arbitrio amministrativo, non estenderlo. Quando ogni capitale applica la propria lista, il richiedente non sa cosa aspettarsi e il giudice nazionale decide da solo. Un quadro europeo rende la decisione prevedibile e contestabile secondo gli stessi criteri ovunque.
Il costo di questa armonizzazione è reale: dove uno Stato agiva in fretta, dovrà documentare di più. Ma l'alternativa, un mosaico di pratiche, produce l'opposto di ciò che promettono i sostenitori del lasciar fare amministrativo: decisioni più lente, più contestate e rimpatri meno effettivi. La chiarezza dei criteri è la condizione di un rimpatrio reale, non un ostacolo.
Il voto dice una cosa chiara: esiste una maggioranza per inquadrare il rinvio verso un paese terzo sicuro. Non dice nulla sulla capacità effettiva di eseguire questi rimpatri. Un richiedente respinto che resta sul territorio perché il paese di rinvio rifiuta di riprenderlo trasforma una vittoria legislativa in lettera morta. Il regolamento organizza la designazione, non la cooperazione con i paesi di destinazione.
Il Parlamento ha approvato l'accordo con il Consiglio senza margine di rinegoziazione: la posizione adottata corrisponde all'atto finale. I gruppi che hanno votato contro non hanno proposto un'alternativa credibile sul controllo delle frontiere, solo un rifiuto del principio. Una politica migratoria che non distingue il richiedente legittimo da chi aggira la procedura finisce per non proteggere né l'uno né l'altro.
Designare un paese sicuro non serve a nulla se il rimpatrio non avviene: la regola comune è solo un inizio.
Il Parlamento ha definito la sua posizione finale sul regolamento (UE) 2026/463: 396 voti a favore, 226 contrari, 30 astensioni. Il concetto di «paese terzo sicuro» diventa una regola comune, e non più un arrangiamento nazionale. La vera posta in gioco non è il principio, è ciò che accade quando uno Stato membro designa un paese sicuro e il richiedente contesta.
Il meccanismo è semplice da descrivere: uno Stato membro può rinviare un richiedente verso un paese terzo che ritiene sicuro, e il regolamento ora disciplina questa designazione. L'interesse di una regola comune è ridurre l'arbitrio amministrativo, non estenderlo. Quando ogni capitale applica la propria lista, il richiedente non sa cosa aspettarsi e il giudice nazionale decide da solo. Un quadro europeo rende la decisione prevedibile e contestabile secondo gli stessi criteri ovunque.
Il costo di questa armonizzazione è reale: dove uno Stato agiva in fretta, dovrà documentare di più. Ma l'alternativa, un mosaico di pratiche, produce l'opposto di ciò che promettono i sostenitori del lasciar fare amministrativo: decisioni più lente, più contestate e rimpatri meno effettivi. La chiarezza dei criteri è la condizione di un rimpatrio reale, non un ostacolo.
Il voto dice una cosa chiara: esiste una maggioranza per inquadrare il rinvio verso un paese terzo sicuro. Non dice nulla sulla capacità effettiva di eseguire questi rimpatri. Un richiedente respinto che resta sul territorio perché il paese di rinvio rifiuta di riprenderlo trasforma una vittoria legislativa in lettera morta. Il regolamento organizza la designazione, non la cooperazione con i paesi di destinazione.
Il Parlamento ha approvato l'accordo con il Consiglio senza margine di rinegoziazione: la posizione adottata corrisponde all'atto finale. I gruppi che hanno votato contro non hanno proposto un'alternativa credibile sul controllo delle frontiere, solo un rifiuto del principio. Una politica migratoria che non distingue il richiedente legittimo da chi aggira la procedura finisce per non proteggere né l'uno né l'altro.
Designare un paese sicuro non serve a nulla se il rimpatrio non avviene: la regola comune è solo un inizio.