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Approvato2026-02-10Migrazione e asilo

L'UE chiarisce le regole sui «paesi terzi sicuri» per i richiedenti asilo

Testo adottato
A favore39661 %
Contro22635 %
Astensione305 %
Non ha votato00 %
Spiegazione dettagliata

Comprendere il testo adottato

In breve

Il 10 febbraio 2026, il Parlamento europeo ha adottato una modifica del regolamento (UE) 2024/1348 concernente l'applicazione del concetto di «paese terzo sicuro». Questo testo mira ad armonizzare i criteri per considerare un paese come sicuro per rinviarvi un richiedente asilo, al fine di evitare divergenze tra Stati membri e garantire una protezione effettiva dei diritti fondamentali.

Contesto

Il concetto di «paese terzo sicuro» consente a uno Stato membro di non esaminare una domanda di asilo nel merito se il richiedente ha avuto la possibilità di chiedere protezione in un altro paese ritenuto sicuro. Finora, ogni Stato membro applicava i propri criteri, creando disuguaglianze e rischi di rinvio verso paesi in cui la protezione non è garantita. La Commissione europea ha proposto una revisione per stabilire regole comuni, nell'ambito del Patto sulla migrazione e l'asilo.

Cosa è stato deciso

Il Parlamento ha approvato in prima lettura un accordo con il Consiglio (gli Stati membri) che fissa condizioni rigorose affinché un paese possa essere designato come «paese terzo sicuro»:

  • Il paese deve rispettare i principi di non-refoulement (non rinviare una persona verso un pericolo) e offrire accesso a una procedura di asilo equa.
  • Il richiedente deve avere un legame sufficiente con tale paese (ad esempio, avervi soggiornato o transitato) e la possibilità di chiedervi protezione.
  • La decisione di designare un paese come sicuro deve essere presa a livello di UE, e non da ogni singolo Stato membro.
  • I richiedenti vulnerabili (minori non accompagnati, persone con disabilità, ecc.) non possono essere rinviati verso un paese terzo sicuro senza garanzie specifiche.

Il testo adottato corrisponde al regolamento finale (UE) 2026/463, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348.

Risultato della votazione

La proposta è stata adottata con 396 voti favorevoli, 226 contrari e 30 astensioni. Gli oppositori ritenevano che i criteri rimanessero troppo vaghi e potessero portare a rinvii abusivi, mentre i sostenitori sottolineavano la necessità di un approccio comune per alleviare la pressione sui sistemi di asilo nazionali.

Cosa cambia per i cittadini

Per i richiedenti asilo, queste regole portano maggiore prevedibilità: sapranno in anticipo quali paesi possono essere considerati sicuri e in quali condizioni un rinvio è possibile. Per i cittadini dell'UE, ciò significa una gestione più coerente delle domande di asilo, riducendo i rischi di «turismo d'asilo» e di decisioni contraddittorie tra Stati membri. Tuttavia, le organizzazioni per la difesa dei diritti umani restano vigili sull'applicazione concreta di questi criteri.

Opinion & analysis

Paesi terzi sicuri: una maggioranza per il controllo, non per l'illusione

Il Parlamento ha definito la sua posizione finale sul regolamento (UE) 2026/463: 396 voti a favore, 226 contrari, 30 astensioni. Il concetto di «paese terzo sicuro» diventa una regola comune, e non più un arrangiamento nazionale. La vera posta in gioco non è il principio, è ciò che accade quando uno Stato membro designa un paese sicuro e il richiedente contesta.

I punti chiave

  • Il Parlamento approva l'accordo con il Consiglio: la posizione adottata corrisponde all'atto finale, il regolamento (UE) 2026/463.
  • Il testo fissa un quadro comune per applicare il concetto di paese terzo sicuro, invece di lasciare che ogni capitale improvvisi i propri criteri.
  • La Commissione dovrà consultare nuovamente il Parlamento se sostituisce o modifica sostanzialmente la sua proposta.
  • Voto: 396 a favore, 226 contrari, 30 astensioni.

Un quadro comune vale più di ventisette interpretazioni

Il meccanismo è semplice da descrivere: uno Stato membro può rinviare un richiedente verso un paese terzo che ritiene sicuro, e il regolamento ora disciplina questa designazione. L'interesse di una regola comune è ridurre l'arbitrio amministrativo, non estenderlo. Quando ogni capitale applica la propria lista, il richiedente non sa cosa aspettarsi e il giudice nazionale decide da solo. Un quadro europeo rende la decisione prevedibile e contestabile secondo gli stessi criteri ovunque.

Il costo di questa armonizzazione è reale: dove uno Stato agiva in fretta, dovrà documentare di più. Ma l'alternativa, un mosaico di pratiche, produce l'opposto di ciò che promettono i sostenitori del lasciar fare amministrativo: decisioni più lente, più contestate e rimpatri meno effettivi. La chiarezza dei criteri è la condizione di un rimpatrio reale, non un ostacolo.

Ciò che la maggioranza non ha risolto

Il voto dice una cosa chiara: esiste una maggioranza per inquadrare il rinvio verso un paese terzo sicuro. Non dice nulla sulla capacità effettiva di eseguire questi rimpatri. Un richiedente respinto che resta sul territorio perché il paese di rinvio rifiuta di riprenderlo trasforma una vittoria legislativa in lettera morta. Il regolamento organizza la designazione, non la cooperazione con i paesi di destinazione.

Il Parlamento ha approvato l'accordo con il Consiglio senza margine di rinegoziazione: la posizione adottata corrisponde all'atto finale. I gruppi che hanno votato contro non hanno proposto un'alternativa credibile sul controllo delle frontiere, solo un rifiuto del principio. Una politica migratoria che non distingue il richiedente legittimo da chi aggira la procedura finisce per non proteggere né l'uno né l'altro.

Designare un paese sicuro non serve a nulla se il rimpatrio non avviene: la regola comune è solo un inizio.

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